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Lo Statuto dell'associazione

STATUTO
dell'associazione "FILIPPO LA ROSA - Onlus"
con sede in Lipari
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata:
"FILIPPO LA ROSA - Onlus".
Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Lipari e potrà istituire sedi secondarie e simili su tutto il territorio nazionale.
Art. 3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.
TITOLO II
SCOPI
Art. 4 - L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha alcun fine di lucro ed attende a fini di utilità sociale.
L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative a prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie nei settori dell'istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili rese non nei confronti degli associati ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L'Associazione ha come scopo la elevazione morale e spirituale dell'uomo, attraverso lo studio, la conoscenza, la ricerca e lo scambio di idee, di conoscenze generali e particolari, nonché la diffusione dei principi universali di vivere sociale, mediante anche il recupero di valori storici, culturali, scientifici ed artistici che da sempre hanno caratterizzato l'evoluzione umana, nonché la tutela dei correlativi diritti naturali e civili.
L'Associazione intende , altresì, raggiungere detto scopo attraverso la preparazione alle attività sociali, culturali e professionali idonee allo scopo.
L'associazione intende, altresì, proseguire il proprio scopo primario attraverso la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, per promuovere l'istruzione, la cultura e l'arte in tutte le sue forme, nonché attraverso la valorizzazione della natura e dell'ambiente sociale.
Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D. Legisl. 4/12/1997 n. 460.
Per il raggiungimento del proprio scopo sociale l'Associazione potrà, anche avvalendosi dell'opera di terzi, organizzare in Italia, o in qualsiasi altro paese lo ritenesse opportuno;
- erogare borse di studio a favore di: diplomati delle scuole medie inferiori delle Isole Eolie che volessero iscriversi ad istituti tecnici superiori con preferenza per Istituto Tecnico Nautico, Liceo scientifico o Classico, Istituto tecnico professionale; diplomati delle scuole superiori delle Isole Eolie che volessero intraprendere corsi di laurea in materie scientifiche con preferenza per la laurea in ingegneria;
- promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni socio-culturali e finalizzate alla beneficenza, convegni, studi, conferenze, sessioni scientifiche, mostre, fiere, esposizioni; spettacoli, rappresentazioni, attività culturali, ricreative e turistiche; attività finalizzate alla conoscenza della lingua, cultura e la tradizione dell'Italia nel resto del mondo;
- promuovere ed organizzare corsi di qualificazione professionale e di riqualificazione, di specializzazione, nonché altre forme di insegnamento soprattutto nel campo commerciale, manageriale, contabile, finanziario ed economico;
- creare siti web ed effettuare pubblicazioni, depliant, riviste, libri e stampe in generale, relativi agli obbiettivi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- costituire commissioni e comitati ad hoc per borse di studio, congressi, per la pubblicazione di periodici, per il conferimento di borse di studio e premi;
- promuovere scambi culturali con università e scuole, ricerca e studi in campo sociale ed economico, aiuti in campo sanitario, per la tutela all'infanzia e ai portatori di handicap;
- facilitare la conoscenza e l'accesso ai finanziamenti nazionali, esteri, regionali e comunitari ai privati ed agli enti;
- promuovere attività di qualsivoglia natura tese al recupero dei valori storici, tradizionali e culturali espressi sia attraverso il pensiero che attraverso le attività materiali;
- svolgere qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà, inoltre, collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare e/o aderire con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L'Associazione potrà, inoltre ricevere contributi o sovvenzione di qualsiasi natura da Privati, Associazioni, Fondazioni, società commerciali, Comuni, Provincie o Regioni, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 - Possono essere Soci tutti coloro che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa; possono essere Soci anche le persone giuridiche o enti di tipo associativo purchè non aventi scopo di lucro e purchè perseguano i fini di cui al precedente articolo 4.
La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, in ordine all'ammissione dei soci.
Art. 6 - I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
La quota sociale ed il contributo associativo non sono rivalutabili nè trasmissibili, salvo che per successione a causa di morte.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e il regolamento.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ed in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, essa si intenda respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio non è tenuto ad esplicitare i motivi di tale diniego.
Art. 8 - I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, morosità, esclusione, morte.
Può recedere su domanda il Socio che non intenda continuare a partecipare alle attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della domanda.
La morosità e l'esclusione sono deliberate dall'assemblea dei soci.
Art. 9 – I soci che cessino di appartenere all'Associazione per recesso, morosità od esclusione - come pure gli eredi del defunto - non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale né possono chiedere la restituzione dei contributi e delle quote già versate.

TITOLO IV
PATRIMONIO - ENTRATE - AVANZI DI GESTIONE
Art. 10 - L'associazione ricava le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività da:
a) beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione in conformità alla Legge o al presente statuto;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
d) contributi e quote associative dei soci;
e) entrate derivanti da occasionali e marginali attività produttive svolte dall'Associazione; utili derivati dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
f) ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, entro il 30 ottobre di ciascun anno, quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità di cui infra.
I bilanci dell'associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 11 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori.
La struttura dell'associazione è trasparente e democratica e le cariche sono elettive.
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 13 - I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno e cioè entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il trenta novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando egli lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci.
La convocazione si esegue mediante affissione all'albo dell'Associazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima.
Art. 14 - Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare su qualsiasi deliberazione, comprese quelle relative alla approvazione ed alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o del suo contributo associativo.
I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.
In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.
Art. 16 - L'Assemblea delibera:
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione;
- sulle modifiche allo Statuto;
- sull'approvazione e sulle modifiche al regolamento dell'associazione;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto nel presente statuto;
- su tutto quanto ad essa demandato per legge e dal presente statuto.
L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci ed, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Tuttavia, quando si tratta di deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a sette membri eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero che potrà pertanto anche essere pari e che sceglie tra gli stessi un Presidente, un Tesoriere e, qualora i membri del consiglio direttivo siano almeno tre, un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente.
Art. 19 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
Si riunisce, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo e anche per determinare le quote di iscrizione ed i contributi associativi.
Art. 21 - Salvo quanto previsto per l'ammissione dei soci, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale, sottoscritto dal Presidente.
Art. 22 - Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, ivi compresa la possibilità di effettuare investimenti
mobiliari ed immobiliari.
Il Consiglio Direttivo procede anche alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione, determinano le quote associative e compilano il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, soggetto all'approvazione dell'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
Inoltre, delibera circa la istituzione o risoluzione di rapporti con altre Associazioni o Enti, nel rispetto delle norme statutarie; decide relativamente alla costituzione, all'interno dell'Associazione con rilevanza anche esterna, di "sezioni" e "dipartimenti", ratificando la istituzione, la nomina degli organi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi.
Art. 24 - Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza, il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente del Consiglio direttivo, il Vice Presidente e il Tesoriere, ciascuno in via disgiuntiva, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare somme.
Art. 25 - Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti.
I consiglieri così eletti dall'Assemblea cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.
CAPO III
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 26 - Il Collegio dei Revisori, ove nominato, é formato da tre membri effettivi e due supplenti, da scegliersi tra i soci ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. I Revisori sono eletti per un triennio e sono rieleggibili. I membri effettivi eleggono uno di loro alla carica di Presidente.
Art. 27 - Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendone all'Assemblea e redigendo una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza del patrimonio. A tal fine i membri del Collegio potranno procedere ad atti di ispezione e controllo.
Art. 28 - Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno, non meno di quindici giorni prima delle riunioni dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri effettivi, subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di età.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 29 - In ogni caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII
RINVIO
Art. 30 - Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme in materia di enti contenute nel primo libro del codice civile.

F.to Gaetano Merlino - Giuseppina Speranza - Salvatore Santoro notaio